Tirocinio professionale di 16 mesi per coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020 (sessione prorogata al 15 giugno 2021)
Si segnala che ai sensi dell’art. 6 comma 3 DL 22/2020, come modificato dall’art. 8 comma 4 bis DL 228/2021 convertito con Legge 15/2022, il tirocinio professionale ha durata di 16 mesi (anziché di 18 mesi) per coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ultima sessione dell’anno accademico 2019/2020 (sessione prorogata al 15 giugno 2021).
Si richiama il testo coordinato della norma modificata con il decreto Milleproroghe 2022:
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41
Testo dell’articolo 6, comma 3, modificato dall’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
Art. 6 – Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari
(…) 3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all’articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all’interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all’articolo 101, comma 1, primo periodo (ultima sessione anno accademico 2018/2019), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o nella sessione di cui all’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21(*) , indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione. (…)
___________________________
(*) Testo dell’art. 6, c. 7-bis, d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con mod. dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21: «7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”
Cordiali Saluti
Il Presidente della Commissione Praticanti
Avv Elda De Masi